La riproduzione dei documenti è consentita sia con mezzi propri, sia richiedendo il servizio interno di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato.
Fotoriproduzione con mezzi propri
Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", le fotoriproduzioni effettuate con mezzi propri sono gratuite, purché attuate senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, nonché per promozione della conoscenza del patrimonio culturale (uso studio o uso personale). L'utente è tenuto a compilare l'apposito modulo di autodichiarazione in Sala di studio. La riproduzione deve avvenire in ogni caso con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né con l’uso di stativi o treppiedi.
Servizio interno di fotoriproduzione
La domanda di fotoriproduzione deve essere presentata mediante compilazione dell’apposito modulo (pdf), indicando esattamente le unità archivistiche e lo scopo per il quale viene richiesta la riproduzione (uso studio o uso amministrativo). Le riproduzioni digitali possono essere inviate tramite posta elettronica (se di dimensioni superiori a 25 Mb, tramite il sistema ApeCargo). Le richieste di fotoriproduzione possono essere presentate anche per corrispondenza, all'indirizzo as-aq@cultura.gov.it. L'Archivio di Stato risponderà comunicando i costi del servizio e le modalità per effettuare il pagamento.
Rilascio di copia conforme all'originale
Per richiedere copia conforme della documentazione conservata dall'Archivio di Stato occorre presentare richiesta in bollo da € 16,00 secondo l'apposito modulo. E' onere del richiedente verificare se l'uso per il quale la copia è richiesta rientra o meno tra quelli per i quali è prevista l'esenzione da bollo ai sensi della tabella all. B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e farne esplicita dichiarazione nel modulo. L'Archivio di Stato dell'Aquila rilascia copie conformi all'originale in formato cartaceo in sede, in formato digitale per corrispondenza. NON si rilasciano estratti per riassunto o certificati degli atti di stato civile, per i quali è invece necessario rivolgersi ai Comuni presso i quali gli atti di stato civile sono stati registrati in originale.
Limitazioni del servizio
Sono esclusi dalla fotoriproduzione i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità (artt. 122-127 del d. lgs. 42/2004). Gli inventari non editi e le tesi di laurea non possono essere riprodotti. La riproduzione di interi fondi, serie o parti consistenti di esse è soggetta ad autorizzazione da parte della Direzione (Circolare n. 39/2017 della Direzione Generale Archivi). L’istituto si riserva di negare, motivatamente, il permesso di riprodurre documenti che versano in condizioni di conservazione non soddisfacenti o che possano essere danneggiati dalle ripetute riproduzioni; non è consentita, inoltre, la libera riproduzione dei documenti di particolare rarità e antichità e/o fragilità o corruzione del supporto che necessitano di speciali accorgimenti per garantirne la sicurezza (Circolare n. 33/2017 della Direzione Generale Archivi).
Tariffe
Riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione o di studio, purché attuate senza scopo di lucro
1. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
2. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
3. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
4. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
5. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
6. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
7. le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
8. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro.
Non è richiesto alcun canone ma un rimborso, calcolato sulla base delle tariffe indicate nelle Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura allegate al sopraindicato D.M. n. 108 del 21 marzo 2024, paragrafo A.2.1, tabella 2.
Tariffario aggiornato ai sensi del D.M. n. 108 del 21 marzo 2024. e integrato con decreto rep. 7/2025 dell'Archivio di Stato dell'Aquila.
Riproduzioni finalizzate alla pubblicazione a scopo di lucro
Riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini effettuati al di fuori dei casi di cui al paragrafo predecente.
Per il calcolo del canone dovutsi fa riferimento alle indicazioni fornite nel paragrafo A2.2 delle Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura allegate al sopraindicato D.M. n. 108 del 21 marzo 2024.
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