La normativa vigente prevede i seguenti diritti di accesso:
Accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Accesso civico semplice, ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013
Accesso civico generalizzato (FOIA), disciplinato all'art. 5, c. 2, del d. lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d. lgs. n. 96 del 2016