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Archivio di Stato dell'Aquila

Pubblicazione di immagini

La pubblicazione delle immagini è regolamentata dall’art. 108 del Codice Beni culturali e del paesaggio, dalle successive Circolari ministeriali n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 del 29 settembre 2017, e dalle Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura allegate al D.M. n. 108 del 21 marzo 2024, paragrafi A2.1 e A2.2.

Le citate norme stabiliscono un regime differente a seconda che la pubblicazione abbia o meno una finalità di promozione culturale e sia con o senza scopo di lucro.

Lart. 108 del Codice Beni culturali e del paesaggio e le successive Circolari ministeriali n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 del 29 settembre 2017 definiscono il principio della libera divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, con la condizione che le immagini siano legittimamente acquisite e non ulteriormente riproducibili a scopo di lucro.

Le Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura dettano i criteri per definire se la pubblicazione debba essere sottoposta a un regime autorizzatorio e di corresponsione di diritti o sia da intendersi come liberamente e gratuitamente eseguibile in quanto intesa come priva di scopo di lucro.

Nel paragrafo A2.1 è definito come gratuito il riuso delle riproduzioni di beni culturali per le seguenti tipologie di pubblicazioni:

  1. volumi a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
  2. volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall’ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
  3. cataloghi d’arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
  4. riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  5. giornali e periodici nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca;
  6. pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
  7. pubblicazioni non destinate alla vendita;
  8. materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale previa valutazione dell'opportunità di un accordo di collaborazione istituzionale.

 

Pubblicazione senza scopo di lucro - regime del riuso gratuito

La pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso senza scopo di lucro non è soggetta ad autorizzazione né a canone di concessione.

L'utente è tenuto a dare comunicazione alla Direzione dell'Archivio di Stato con l'apposito modulo, senza marca da bollo. Il modulo può essere consegnato all'Istituto anche tramite posta elettronica all'indirizzo as-aq@cultura.gov.it.

 

Pubblicazione a scopo di lucro - regime del riuso oneroso

La pubblicazione di immagini di un documento archivistico o di parte di esso a scopo di lucro è soggetta ad autorizzazione e al pagamento di un canone di concessione.

L'utente è tenuto a presentare richiesta alla Direzione dell'Archivio utilizzando l'apposito modulo, corredato da marca da bollo da euro 16,00

 

Canone di concessione

Per la determinazione degli importi da corrispondere come canone di concessione per pubblicazioni a scopo di lucro si fa riferimento alle indicazioni fornite nel paragrafo A2.2 delle Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura del Ministero della cultura allegate al D.M. n. 108 del 21 marzo 2024.

 

Obblighi

Nella pubblicazione il richiedente è tenuto a indicare l’esatta segnatura del/i documento/i riprodotto/i (fondo, serie, unità archivistica), citando in testa alla stessa l’Archivio di Stato dell’Aquila come istituto di conservazione (abbr. ASAq). Si impegna inoltre a consegnare tre copie delle opere a stampa in cui è pubblicata la riproduzione (una copia se la pubblicazione è in formato digitale).

La comuincazione effettuata / autorizzazione concessa ha validità esclusivamente per la pubblicazione che vi è indicata (una edizione in una lingua). Qualunque ristampa, ulteriore edizione (a stampa o online) o rielaborazione del materiale per un nuovo lavoro necessita di una nuova comunicazione o richiesta di autorizzazione.

L'utente che pubblica immagini di documenti conservati presso questo Archivio di Stato si impegna a rispettare le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica.

 

 



Ultimo aggiornamento: 19/03/2025