e-mail: as-aq@cultura.gov.it PEC: as-aq@pec.cultura.gov.it tel: (+39) 0862 442068

Archivio di Stato dell'Aquila

Ricerche storiche

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il personale dell’Archivio di Stato non sostituisce lo studioso nello svolgimento di ricerche storiche. Può fornire indicazioni in merito ai fondi e alla documentazione da esaminare.

Prima di inoltrare l'istanza si richiede un preventivo esame da parte dello studioso degli inventari dei fondi archivistici e dei cataloghi del patrimonio librario pubblicati on line nella Sezione "Patrimonio"

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste devono essere presentate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica as-aq@cultura.gov.it, anche se da svolgersi su documentazione conservata nelle Sezioni di Avezzano e di Sulmona. La Direzione provvederà ad assegnare l’istanza al personale preposto individuando la sede o le sedi dell’Istituto che conservano fondi archivistici pertinenti alla ricerca. 

Per presentare domanda è necessario inviare:

Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste che verranno presentate secondo le modalità sopraindicateLe richieste prive di firma del richiedente non saranno prese in carico. L'Istituto non è tenuto a dare riscontro.

 

RICHIESTA PER CONTO TERZI  ovvero per conto di terze persone dietro esplicita e documentata delega

Se la richiesta di ricerca per corrispondenza viene presentata per conto di terze persone, è necessario allegare alla mail anche i seguenti documenti:

  • copia della delega (modello di delega);
  • copia di valido documento di identità di delegante e delegato.

In mancanza della suddetta delega già stipulata tra interessato e delegato, è possibile utilizzare il modello di delega messo a disposizione da questo Istituto. Non saranno evase richieste per le quali non sia certo l'effettivo richiedente nonché portatore di interesse.

 

TEMPI E MODALITA’ PER LA RISPOSTA

La risposta viene inoltrata in esito a un'istruttoria secondo il tempo procedimentale di 30 giorni prescritto nella legge n. 241/1990 art. 2 comma 2.

L'utente riceverà via e-mail l'esito della ricerca effettuata e le indicazioni circa le modalità per ottenere copie digitali dei documenti rinvenuti. 

Non si spediscono fotocopie con posta ordinaria cartacea né per tramite di corriere inviato dall'interessato. Non sono ammesse eccezioni, che comporterebbero la manifestazione da parte di questo ufficio di un eccesso di potere per disparità di trattamento verso altri utenti a cui non è fornito il medesimo servizio.



Ultimo aggiornamento: 20/05/2024